Testo Unico Edilizia: semaforo verde al silenzio-assenso sugli immobili vincolati

Testo Unico Edilizia: semaforo verde al silenzio-assenso sugli immobili vincolati

Un cambiamento che farà discutere tecnici e proprietari: il Testo Unico dell’Edilizia apre al gioco del silenzio. Il **silenzio-assenso** potrà scattare anche sugli interventi che toccano gli **immobili vincolati**, con paletti precisi e cronometro alla mano. Le pratiche ferme potrebbero rimettersi in moto.

Una signora entra stringendo documenti e fotografie della facciata: serramenti da sostituire, cornici da salvare, una strada storica che guarda e giudica. Il tecnico dietro il vetro indica i tempi, i pareri, la **Soprintendenza**. Le settimane scorrono, l’orologio fa il suo lavoro, le email restano senza risposta.

Capita a tutti quel momento in cui ti chiedi se l’assenza di un no sia, in fondo, un sì. *La pratica rimane lì, come una valigia mai disfatta.* Arriva una voce di corridoio: il Testo Unico cambia, il silenzio diventa segnale. La porta si apre.

Cosa cambia davvero con il nuovo Testo Unico Edilizia

La novità sta in una linea sottile ma concreta: il **silenzio-assenso** non viene più escluso in blocco quando c’è un vincolo, ma si applica se l’ente tutore non risponde nei termini e l’intervento è di lieve entità o già compatibile. Tradotto: tempi certi e meno limbo. Restano le soglie, restano i confini legali.

Il quadro si innesta sul combinato disposto tra art. 20 del DPR 380/2001 e art. 17-bis della L. 241/1990. Se il parere o nulla osta dell’ente preposto al vincolo non arriva entro il termine perentorio, l’assenso si forma tra amministrazioni. Il Comune può proseguire. Non è un “liberi tutti”, è una strada tracciata.

Occhio alle eccezioni: per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 serve ancora un atto espresso. Qui il silenzio non basta. Dove la legge prevede il canale semplificato o interventi minimali, il silenzio dell’ente vale. È un equilibrio tra tutela e certezza del fare.

Un caso concreto: il balcone in centro storico e i giorni che passano

Prendiamo un balcone in pietra in una via ottocentesca. La famiglia progetta il restauro leggero, stesso disegno, stessi materiali. La pratica entra in Comune, che chiede il parere alla **Soprintendenza**. Passano 45 giorni, poi 60. Nessuna nota, nessun diniego.

Con le nuove regole, la partita non resta sospesa. Il parere si considera acquisito per silenzio ai sensi dell’art. 17-bis, se il procedimento è quello semplificato e l’intervento mantiene sagoma e finiture. Il Comune può rilasciare, oppure registrare la SCIA con presa d’atto. La famiglia finalmente programma il cantiere.

Che impatto ha tutto questo? Tanto. Nelle città storiche, una grande fetta del territorio ricade in vincolo paesaggistico. Un cantiere che parte in primavera, senza slittare all’autunno, cambia conti e umori. E riduce il rischio del “non fare” che consuma gli edifici più del tempo.

Le regole in tre mosse: termini, moduli, limiti

Primo: controlla i termini perentori del procedimento coinvolto. La finestra tipica è 45 giorni per il parere paesaggistico in via semplificata, 60 per alcuni nulla osta. Se scattano, il **silenzio-assenso** tra amministrazioni si forma. Secondo: usa il modulo corretto e carica gli allegati completi. Terzo: tieni traccia delle PEC. Sembra poco, non lo è.

Seconda mossa: distinguere l’intervento. Manutenzione e sostituzioni in “fedele ripristino” seguono un percorso; modifiche sostanziali ne seguono un altro. Dove serve autorizzazione paesaggistica ordinaria, il silenzio non basta. Diciamoci la verità: nessuno lo fa davvero ogni giorno. Per questo serve una check-list reale, non una promessa.

Terza mossa: archiviare le prove. Un responsabile urbanistica mi ha detto senza giri di parole:

“Non è la burocrazia che ci salva, sono i documenti fatti bene. Il silenzio-assenso è un ponte: regge se i pilastri sono solidi.”

Ecco un piccolo vademecum operativo:

  • Invio via PEC con ricevute complete e oggetto chiaro.
  • Relazione fotografica con dettagli di materiali e colori.
  • Estratto di PRG e vincoli, con riferimenti normativi puntuali.
  • Prospetti comparativi prima/dopo con quote e scale leggibili.
  • Calendario dei termini, pubblicato nel fascicolo digitale.

Paletti e opportunità: una finestra che si apre senza spalancarsi

La tutela resta il faro. Il “via libera” non cancella il Codice dei beni culturali, lo integra con una semplificazione di tempi dove la legge lo ammette. La sostanza è semplice: meno stallo, più responsabilità. Le amministrazioni sanno che il silenzio produce effetti, i privati sanno che serve documentare meglio.

Il rischio da evitare è il fraintendimento. Non ogni vincolo è uguale, non ogni silenzio vale un sì. Gli interventi che incidono su parti storiche protette ex art. 21 richiedono atto espresso. Gli altri, se minimi e coerenti, possono viaggiare con il silenzio tra uffici. La differenza si gioca nelle carte, non negli slogan.

In questo spazio nuovo si aprono cantieri piccoli ma cruciali: serramenti a taglio termico con profili storici, tetti rifatti senza alzare colmi, intonaci con malte compatibili. Artigiani, progettisti, amministratori di condominio trovano un ritmo più umano. E le città, pian piano, respirano meglio.

Punto chiave Dettaglio Interesse per il lettore
Quando scatta il silenzio-assenso Dopo il termine perentorio senza risposta dell’ente tutore nei procedimenti semplificati Capire se la pratica può avanzare senza nuovo passaggio
Interventi ammessi Opere minori, ripristini fedeli, sostituzioni senza variazioni di sagoma o finiture Evitare errori di classificazione che bloccano il cantiere
Eccezioni Autorizzazione paesaggistica ordinaria e interventi su beni culturali ex art. 21 Non incorrere in atti nulla e sanzioni

FAQ :

  • Il silenzio-assenso vale su tutti gli immobili vincolati?No. Vale nei procedimenti e per gli interventi dove la normativa prevede l’effetto tra amministrazioni. Restano esclusi i casi che richiedono autorizzazione espressa.
  • Quanti giorni devo attendere prima che si formi il silenzio?Dipende dal procedimento: 45 giorni per molti pareri paesaggistici semplificati, 60 o 90 in altri casi. Conta ciò che è scritto nell’avviso di avvio e nella norma di riferimento.
  • Posso iniziare i lavori appena scaduti i termini?Sì, se il Comune prende atto dell’assenso formato o la SCIA è completa e non sospesa. Meglio attendere una breve conferma protocollata, per serenità di cantiere.
  • Cosa rischio se l’intervento non era tra quelli ammessi?Rischi annullamento, sanzioni e ripristino. Nei vincoli, l’errore costa doppio: tempi e denaro. Meglio un parere preventivo del tecnico comunale.
  • La Soprintendenza può intervenire dopo il silenzio?Può esercitare poteri di autotutela entro i limiti di legge, motivando. Un fascicolo solido riduce molto questo rischio.

2 commenti su “Testo Unico Edilizia: semaforo verde al silenzio-assenso sugli immobili vincolati”

  1. Quindi per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 il silenzio non vale, giusto? Meglio attendere un atto del Comune prima di aprire il cantiere?

  2. marieféérique8

    Bella la semplificazione, ma chi tutela davvero i centri storici? Tra PEC perse e uffici sotto organico, rischiamo che il “silenzio” diventi scorciatoia. Servono responsabilitá chiare, check list obbligatorie e fascicoli completi, altrimenti ripristini e sanzioni ci piombano addosso.

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